Testata di pubblicazione: Südostschweiz
Data di pubblicazione: 11.06.2021
Tutte le persone domiciliate in Svizzera sono assicurate nel primo pilastro (AVS, AI) contro le conseguenze finanziarie di infortuni e malattie. Generalmente le persone dipendenti beneficiano di una copertura assicurativa del secondo pilastro, nell’ambito della cassa pensioni e dell’assicurazione contro gli infortuni del datore di lavoro. In aggiunta al primo e al secondo pilastro è possibile coprire le esigenze individuali mediante il terzo pilastro. In tale contesto possono entrare in gioco anche gli immobili.
Soprattutto alle donne che vivono in concubinato e sono finanziariamente dipendenti si raccomanda di provvedere tempestivamente alla previdenza personale. In particolare, se entrano in gioco anche gli immobili.
Copertura dei rischi nel concubinato
Il primo pilastro (AVS, AI) non riconosce lo status di concubinato. Pertanto la/il partner convivente non ha diritto alle prestazioni per i superstiti. Vengono corrisposte unicamente le prestazioni ai propri figli. L’assicurazione contro gli infortuni (secondo pilastro) funziona allo stesso modo. E anche in caso di decesso per malattia (cassa pensioni, secondo pilastro), al partner in concubinato la legge non riconosce di alcuna prestazione. Adesso però molti istituti di previdenza (casse pensioni) prevedono una rendita per partner convivente o, a determinate condizioni (es. figli comuni), una liquidazione in capitale. La rendita per orfani viene corrisposta in ogni caso.
Per le coppie in concubinato senza rapporti di dipendenza finanziaria reciproca, tale condizione è di importanza secondaria. Ma le cose cambiano se una coppia acquista insieme un immobile e contrae un’ipoteca. Infatti, se uno dei partner muore, alla persona superstite spettano prestazioni limitate o addirittura nulle a seconda delle circostanze.
Per la donna, che ancora oggi è colei che principalmente si occupa dei figli e che spesso lavora a tempo parziale o non lavora, le conseguenze finanziare del decesso del partner in concubinato possono essere fatali: se viene a mancare la fonte di reddito principale, non sono più soddisfatti i requisiti della banca a garanzia della sostenibilità dell’ipoteca. Nel peggiore dei casi, la madre e i figli devono vendere l’abitazione di proprietà.
Conseguenze del decesso della partner
Non sono da trascurare neppure le conseguenze del decesso della donna, qualora sia lei a occuparsi principalmente dei figli e non disponga di reddito o ne percepisca uno ridotto. In questo caso, le prestazioni erogate ai figli dal primo pilastro sono di minima entità. L’assistenza ai figli deve essere organizzata o assunta dal partner superstite, con conseguenti costi aggiuntivi.
Il diritto ereditario oggi
I partner in concubinato non sono eredi ai sensi della legge. Per questo motivo, dal punto di vista del diritto ereditario, non sussistono in linea di massima diritti reciproci. Senza provvedimenti assunti in vita, si applica la successione ereditaria prevista per legge. Pertanto occorre liquidare gli eredi della persona defunta (es. i genitori). Se non si hanno fondi sufficienti per questa liquidazione, nel peggiore dei casi occorre vendere l’abitazione di proprietà.
Mediante testamento, le coppie in concubinato possono destinare almeno una parte del loro patrimonio al o alla partner. Tuttavia, le porzioni legittime di eventuali figli non comuni sono molto elevate: tre quarti dell’eredità. Questo limita le possibilità di designare i beneficiari, permettendo di assegnare alla o al partner al massimo un quarto dell’eredità. I partner in concubinato senza figli devono inoltre tener conto della porzione legittima dei genitori. Ogni genitore ha diritto a un quarto dell’eredità.
Il diritto ereditario in futuro
Il Consiglio federale intende adeguare il diritto ereditario alle nuove forme sociali di convivenza. In particolare propone di ridurre le porzioni legittime per i discendenti, per permettere di destinare una parte maggiore alla o al partner convivente.
Il vantaggio della consulenza professionale
Vale la pena valutare la situazione individuale con una o uno specialista, in modo da assumere provvedimenti tempestivi, per esempio mediante una consulenza professionale in materia di previdenza.
Julia Conrad è pianificatrice finanziaria presso la Banca Cantonale Grigione.
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